Pervengono a questo Servizio diverse Segnalazioni Certificate di Agibilità munite di documentazione degli impianti realizzati dopo il 27/03/2008, non rispondenti al dettato normativo (D.M. 37/2008).
Si sottopone, quindi, all’attenzione degli operatori il Parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico a Ente Pubblico il 16/6/2016 relativamente a questa specifica problematica, chiedendo di seguirne le indicazioni.
Parere del MISE :
“Il MI.S.E. ha chiarito che il D.M. 37/2008 consente di ricorrere alla dichiarazione di rispondenza solo per “sanare” la mancanza di documentazione certificativa relativa ad impianti eseguiti prima della sua entrata in vigore.
Per gli impianti eseguiti successivamente a tale data, in caso di mancanza della dichiarazione di conformità è possibile ricorrere, invece, solamente a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 relativamente al “rifacimento di impianti”.
Il committente dovrebbe affidare ad un’impresa abilitata – che dovrebbe accettare la commessa – i lavori di “rifacimento parziale” dell’impianto: in questo caso l’articolo 7, comma 3 stabilisce che il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto.
Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto. Il Mi.S.E. ha infine precisato che permangono a carico del committente e dell’originaria impresa commissionaria le responsabilità poste a loro carico dal dm37/2008 per le eventuali violazioni commesse ivi previste.”