Devo eseguire opere in un locale commerciale aperto al pubblico, che norme devo osservare in materia di superamento delle barriere architettoniche?

Ai sensi del D.M. LL.PP. n. 236/89, le prescrizioni tecniche riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche trovano applicazione per gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, mentre le opere di manutenzione ordinaria/straordinaria e di restauro e risanamento conservativo rimangono escluse da questo obbligo.

Nei locali privati aperti al pubblico, invece, ai sensi dell’art. 24 della Legge 104/92, sono soggetti all’obbligo di conformità alle disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche anche interventi edilizi di categoria inferiore (risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e ordinaria). Tale obbligo riguarda esclusivamente le parti dell’immobile oggetto di intervento (a titolo esemplificativo: qualora si proceda con delle mere opere di sistemazione interna, le stesse dovranno rispettare i criteri previsti dalle norme, mentre non si dovrà procedere contestualmente alle opere di adeguamento sulle altre parti – per es. dei serramenti d’ingresso esistenti ovvero del servizio igienico). Per quanto concerne l’eventuale realizzazione di nuovi servizi igienici, si rammenta che gli stessi sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme sul superamento delle barriere architettoniche esclusivamente se destinati al pubblico (es. locali con somministrazione).

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