Sul piano procedurale, l’attività libera non elimina gli obblighi di tracciabilità. Il proponente deve utilizzare il Modello Unico attraverso lo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili gestito dal GSE. Il Dm 223 del 15 luglio 2026 ha introdotto, infatti, il Modello Unico Parte III per la comunicazione digitale degli interventi elencati nell’Allegato A, da trasmettere entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto al seguente link: https://suer.gse.it/suer/home .
Per gli impianti già operativi prima della disponibilità del modulo è previsto un periodo transitorio di sei mesi. Restano in vigore i Modelli Unici Parte I e II per la fase preliminare e la connessione degli impianti fotovoltaici su edifici e pertinenze fino a 200 kW. Eventuali titoli edilizi separati restano necessari soltanto per vere e proprie costruzioni e opere edilizie connesse all’impianto, mentre i componenti tecnologici sono assorbiti dal regime speciale del Dlgs 190/2024.