Modifiche introdotte modifiche introdotte dal D.M. 17 luglio 2025, n. 130 (pubblicato in G.U. n. 216 del 17 settembre 2025 ed entrato in vigore il 2 ottobre 2025), che ha aggiornato il D.M. 37/2008 in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici

il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 17 luglio 2025, n. 130, entrato in vigore il 2 ottobre 2025, introduce importanti modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Le modifiche riguardano l’obbligo di equipaggiamento digitale degli edifici previsti dal comma 2-bis dell’articolo 135-bis  del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e gli adempimenti connessi.

La principale modifica al D.M. 37/2008 che viene modificato anche nel titolo: “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici“ riguarda l’articolo 5-bis dedicato agli “adempimenti del tecnico abilitato“ e l’Attestazione specifica  di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata dal tecnico abilitato ai sensi del DM 37/2008 e corredata da apposita etichetta.

Tale attestazione diventa documento da presentare per la Segnalazione Certificata di Agibilità per gli edifici di nuova costruzione ovvero sottoposti a ristrutturazione importante le cui pratiche edilizie siano presentate dopo il 1 gennaio 2022. con rif. art. 24 DPR 380/2001.

Le novità si inseriscono nel quadro degli obblighi già previsti dal Testo Unico edilizia (DPR 380/2001, art. 135-bis), che stabilisce la necessità per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di essere predisposti alla connettività digitale.

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