Se comunico la fine dei lavori a titolo edilizio scaduto, incorro in qualche sanzione?

La comunicazione di fine dei lavori va fatta entro 10 giorni dall’effettiva conclusione degli stessi (art. 58 del Regolamento Edilizio). Naturalmente i lavori devono essere eseguiti in corso di validità del titolo edilizio.  Qualora le opere non siano state ultimate entro il termine di validità del titolo edilizio originario, va presentato un nuovo titolo edilizio per il completamento delle opere a seconda dell’entità delle stesse (Permesso di costruire/DIA alternativa a PdC/SCIA/Comunicazione di attività edilizia libera), previa raffigurazione negli elaborati dello stato di fatto realizzato in forza del titolo edilizio scaduto, a meno che le opere ancora da eseguire costituiscano attività edilizia libera non asseverata: in tal caso non è necessaria alcuna comunicazione per la prosecuzione delle stesse (art. 23 co.5 LR 19/09). Pertanto, qualora la dichiarazione di fine lavori venga presentata oltre il termine di 10 giorni dalla conclusione degli stessi, indipendentemente dal fatto che il titolo sia decaduto o meno, sarà soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla Delibera Consiliare n. 21 dd. 23/03/2009 di euro 480,00, con la possibilità di pagamento in forma ridotta secondo quanto previsto dall’art. 16 della Legge 689/81.

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